ART. 1 – Denominazione, sede e durata
E’costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata “Società Italiana di Reumatologia Pediatrica”, in forma abbreviata, ReumaPed – affiliata alla Società Italiana di Pediatria (SIP). L’Associazione ha sede legale in Milano. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.
ART. 2 – Scopi della Società
La Società non ha fini di lucro né diretto né indiretto.
La Società, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM).
La Società non ha finalità sindacali né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi soci in modo diretto o indiretto; è comunque vietato il perseguimento di tali finalità. L’associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.
Ferma restando la autonomia totale della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica, non è esclusa la possibilità di associazione in federazioni scientifico-organizzative o in altre forme sempre in linea con gli obiettivi e le finalità della Società.
Gli scopi della Società sono:
1. promuovere la ricerca nel campo delle malattie reumatologiche pediatriche
2 promuovere attività di formazione e aggiornamento dei Medici e degli Operatori Sanitari che operano nell’ambito della salute dell’età pediatrica;
3. migliorare gli approcci clinici alle malattie reumatologiche pediatriche
4. sensibilizzare, in collaborazione con le associazioni di genitori e pazienti, le autorità sanitarie sulle necessità e i problemi dei bambini e degli adolescenti affetti da malattie reumatologiche.
5. promuovere l’informazione dei genitori e della popolazione generale sulle patologie reumatologiche, sulla loro prevenzione e terapia, anche fornendo ai mezzi di comunicazione conoscenze scientifiche utili per garantire una corretta informazione nel campo della reumatologia pediatrica;
I legali rappresentanti e i consiglieri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’associazione.
La società mantiene costantemente aggiornato il proprio Sito WEB attraverso la pubblicazione dell’attività e delle iniziative scientifiche
ART. 3 – Soci Ordinari
Possono richiedere di far parte della Società in qualità di Soci Ordinari, senza limitazioni e previa verifica del possesso dei requisiti statutari da parte del Consiglio Direttivo, i medici, gli infermieri e ricercatori italiani che ne facciano domanda e che abbiano interesse clinico o di ricerca nel campo della reumatologia dell’età evolutiva.
Dal momento che ReumaPed è affiliata a SIP, l’iscrizione a SIP sarà elemento preferenziale per l’ammissione di aspiranti Soci.
La domanda andrà indirizzata al Presidente della Società, l’ammissione del nuovo socio sarà decisa dal consiglio direttivo. La qualifica di Socio Ordinario implica il pagamento della relativa quota annuale associativa.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ART. 4 – Soci Corrispondenti e Soci Onorari
La qualifica di Socio Corrispondente può essere conferita dal Consiglio Direttivo a medici stranieri con gli stessi requisiti dei Soci Ordinari.
La qualifica di Socio Onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo a cittadini italiani che svolgono attività di particolare interesse per la reumatologia pediatrica, su proposta di iscritti alla società. I Soci Corrispondenti ed Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale associativa.
ART. 5 – Perdita della qualifica di socio
Un Socio Ordinario, Corrispondente o Onorario può perdere la qualifica di socio per i seguenti motivi:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Società;
- per mancato pagamento per tre anni consecutivi della quota sociale annuale, ove dovuta;
- per decadenza, pronunciata con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo, a causa di illecito comportamento professionale o scientifico.
Ai soci non in regola con la quota annuale, ove dovuta, sono sospesi i diritti di cui al successivo articolo 6.
È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
ART. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci partecipano alle attività della Società; rappresentano nel loro ambito di lavoro la politica della Società e ne sostengono le direttive.
Essi contribuiscono allo sviluppo della Società attraverso la propria attività scientifica, didattica ed assistenziale, attraverso l’impegno organizzativo nelle attività societarie. Iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca da parte dei Soci possono ottenere il patrocinio della Società previa presentazione di apposita richiesta al Presidente.
I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo se in possesso dei requisiti indicati all’articolo 10.
Tutti coloro che presentano la propria candidatura a organi della società si impegnano a non pronunciarsi su quegli argomenti per i quali possa sussistere un conflitto di interessi riguardante l’attività da essi svolta.
ART. 7 – Composizione ed Organi della Società
Sono organi della Società:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo, composto da Presidente e 6 consiglieri tra i quali gli stessi membri del Consiglio Direttivo nomineranno i due soggetti che rivestiranno la carica di Tesoriere e quella di Segretario;
– il Comitato Scientifico.
ART. 8 – Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai Soci Ordinari. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e preferibilmente in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale, oppure se in quell’anno non fosse celebrato il Congresso Nazionale, in altra data e luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati.
L’assemblea è convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci Ordinari, con raccomandata o qualunque altro mezzo (fax o posta elettronica) che comunque consenta di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.
L’assemblea, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 18 e 19re, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
– nomina il presidente e 6 consiglieri;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
– delibera sull’importo della quota societaria annuale;
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente assunte obbligano, in conformità alle leggi vigenti, tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
ART. 9 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
Il Presidente resta in carica per tre anni solari e non è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente che termina il suo mandato ricopre la carica di Past-President ed è componente del Consiglio Direttivo per un anno con voto consultivo.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Consigliere più anziano.
ART. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti:
– Il Presidente
– 6 Consiglieri, di cui almeno uno con età inferiore a 40 anni. Gli stessi membri del Consiglio Direttivo nomineranno i due soggetti che rivestiranno la carica di Tesoriere e quella di Segretario. I componenti del consiglio direttivo saranno eletti dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti alla Società al 31 dicembre dell’anno precedente sulla base delle candidature pervenute al Presidente della Società almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.
I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I legali rappresentanti e i consiglieri non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’associazione.
Nel caso in cui un consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato, gli succederà il socio che, tra i non eletti, ha riportato il maggiore numero di voti acquisendone l’anzianità ma conservando la possibilità di essere rieletto immediatamente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo (fax o posta elettronica) che consenta di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da tre componenti del Consiglio Direttivo.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, il Past-President per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato, con voto consultivo; il Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale per l’anno precedente il giorno di chiusura del Congresso per questioni inerenti l’organizzazione del Congresso, senza diritto di voto.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, chiunque venga ritenuto utile per l’approfondimento degli argomenti all’O.d.G.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno 4 Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dirige la Società secondo gli scopi indicati dall’ART. 2 ed in base agli orientamenti indicati dall’Assemblea dei Soci; si riunisce almeno due volte all’anno. È tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il buon funzionamento e lo sviluppo della Società.
Sono suoi compiti specifici:
- a) dirigere l’attività culturale e scientifica della Società;
- b) designare il luogo ed il presidente del Congresso Nazionale in accordo al regolamento allegato;
- c) curare l’organizzazione scientifica del Congresso Nazionale di concerto con il Presidente designato del Congresso;
- d) deliberare sulla accettazione delle domande di associazione e sulla decadenza dei soci;
- e) approvare le candidature alle Cariche Sociali secondo le modalità di cui al successivo ART. 11;
; f) approvare i bilanci da presentare all’Assemblea.
Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione del CD adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del CD adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.
L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.
Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.
ART. 11 – Rinnovo delle cariche sociali
Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, di norma in occasione del congresso nazionale della Società oppure, se in quell’anno non si celebra il Congresso nazionale, in altra data e luogo stabilito dal Consiglio Direttivo eventualmente anche in modalità telematica. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Soci con almeno novanta giorni di anticipo. L’assemblea generale dei Soci elegge a scrutinio segreto il Presidente, e i 6 consiglieri.
Per l’elezione del Presidente, ogni Socio dispone di un voto. Ciascun Socio esprime inoltre fino a 6 preferenze per i Consiglieri.
Per ricoprire una carica sociale nazionale è necessaria una anzianità di iscrizione alla Società di almeno 2 anni in regola con le quote sociali.
Coloro che intendono ricoprire una carica sociale, sia in qualità di Presidente, che di Consigliere, dovranno inviare al Presidente, a mezzo tracciabile la propria candidatura entro e non oltre 60 giorni dalla data stabilita per le votazioni ai fini delle operazioni elettorali.
Per le cariche, la domanda andrà corredata dal proprio curriculum professionale e da una lettera motivazionale. Le candidature dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza sulla base del curriculum presentato.
Per l’approvazione è necessario che il Consiglio giudichi positivamente le attività professionali, scientifiche o organizzative svolte nell’ambito della reumatologia pediatrica, documentate dal curriculum; il Direttivo dovrà verbalizzare le motivazioni sia dell’approvazione che della eventuale mancata approvazione; quest’ultima potrà essere giustificata anche da motivi di scorrettezza professionale o scientifica.
ART. 12 – La Segreteria
La Segreteria è curata dal Segretario scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri eletti;
Il Segretario rende operative le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente
ART. 13 – Tesoreria
Il Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri eletti, gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio. Egli prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 14 Comitato Scientifico
il Comitato Scientifico è composto dai membri del Consiglio direttivo in carica ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
ART. 15 – Retribuzione delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 16 – Patrimonio e Finanziamento dell’attività sociale
L’associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:
le quote sociali versate dai Soci;
– gli altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea;
– i contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
– gli altri proventi che pervengano alla Società a qualsiasi titolo.
Il fondo di garanzia patrimoniale è costituito da:
– lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
– i residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo di gestione è costituito dalle quote versate dai soci e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dall’ente.
La Società finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM vengono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o Enti Pubblici e privati, ivi compresi contributi non condizionanti delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e sempreché gli stessi non configurino ipotesi di conflitto di interessi.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 17 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente altresì, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo, corredati dalla relazione del Tesoriere devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’assemblea.
I bilanci, unitamente agli incarichi retribuiti, sono pubblicati sul Sito WEB della Società entro 30 giorni dalla loro approvazione.
ART. 18 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente – dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 – indirà un’Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e per la delibera di scioglimento dell’Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 3/4 dei soci presenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 – Modifiche di Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno il 10% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società.
Per la modifica dello statuto in prima convocazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il Presidente deve includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa.